VALUTAZIONE DEI RISCHI PIOMBO, AMIANTO E RUMORE

AI SENSI DEL D.Lgs. 277/91   


La normativa regionale prevede controlli periodici (aggiornamenti) della valutazione del rischio.

La frequenza delle verifiche aumenta all’aumentare del rischio rilevato.


L'applicazione delle normative europee a tutela dei lavoratori dipendenti riguarda - almeno per quanto concerne la valutazione del rischio rumore - un elevatissimo numero di aziende.

Se le sanzioni elevate (dai 15 ai 50 milioni) previste dalla legge hanno spinto a suo tempo molte aziende a regolarizzare la loro posizione, in molti casi non si È provveduto all’aggiornamento di legge del primo rilievo effettuato ed alle necessarie comunicazioni agli addetti, previste dal D.Lgs. 626/94.


Quali le aziende tenute alla valutazione ?

Se per quanto concerne piombo ed amianto le tipologie aziendali tenute alla valutazione sono limitate a quelle in cui vi È un concreto rischio di esposizione legato all'utilizzo di piombo ed amianto in una o pi˜ fasi produttive, la valutazione del rischio rumore coinvolge la quasi totalitý delle aziende. Alla valutazione sono infatti tenute, almeno in linea di principio, tutte le attivitý in cui siano presenti lavoratori subordinati ai sensi del DPR 303/56, anche quelle che per il ridotto numero di addetti non sono tenute alla valutazione di rischio scritta ai sensi del D.Lgs 626/94.

 

In cosa consiste la valutazione?

Le misure, da effettuarsi secondo modalitý e con strumentazione definite dalla normativa, sono comunque necessarie solo nel caso esistano livelli di esposizione superiori agli 80 dBA. Anche negli altri casi, e quindi anche per attivitý in cui non si producano rumori in grado di far superare agli addetti la soglia di esposizione degli 80 dBA, e quindi, per esempio attivitý esclusivamente commerciali, senza uso di alcuna attrezzatura, È opportuno che l'azienda proceda egualmente alla valutazione.

Tale valutazione consiste nella stesura di un documento in cui il responsabile dichiara di aver provveduto alla valutazione del rumore e di ritenere che non esistano livelli di esposizione personale superiore agli 80 dBA.

Il documento dovrý essere sottoscritto dai lavoratori per presa visione. L'operazione È semplice e puÚ essere effettuata direttamente dal titolare dell'azienda anche senza intervento di consulenti. Nel caso comunque si voglia egualmente ricorrere a professionisti, il costo dell'intervento dovrý essere molto contenuto. E' questo, per esemplificare, il caso di uffici tecnici o amministrativi, negozi di vendita al dettaglio e attivitý similari.

Diverso È il caso in cui si renda necessario procedere ad una valutazione con misure, cosa che si verifica nel caso vengano prodotti rumori significativi (ad es. superiori a quello prodotto da una stampante per elaboratore); in questo caso occorrerý appoggiarsi ad uno studio o ad una ditta specializzata che provveda alla rilevazione del rumore presso l'azienda ed alla stesura di relazione tecnica in cui sia evidenziata l'esposizione media giornaliera dei singoli addetti, valutata a norma di legge.

Tanto la strumentazione richiesta quanto la modalitý di stesura della relazione sono chiaramente indicate dalla legge e non si dovrebbero quindi verificare forti differenze di costo nel servizio offerto dai diversi operatori presenti sul mercato.